Loader

S
T
A
T
U
T
O

STATUTO

Articolo 1

E’ istituita a Roma la Fondazione intitolata “Fondazione Maitreya” istituto di cultura buddhista.La Fondazione ha sede in Roma. Altre sedi o sezioni locali della Fondazione potranno essere fissate in Italia.

Articolo 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la conoscenza della cultura buddhista di ogni tradizione, la sperimentazione delle relative tecniche meditative e il confronto di questa cultura con la cultura occidentale, segnatamente con la psicologia, la teologia e la filosofia.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. dai beni mobili e immobili indicati nell’atto costitutivo;
  2. dalle elargizioni di enti o privati che siano state fatte con espressa destinazione ad incremento del patrimonio  della Fondazione;
  3. dai beni mobili ed immobili di cui la Fondazione acquisisca la proprietà a seguito di compravendite, donazioni o lasciti testamentari;
  4. dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di amministrazione disporrà di destinare con proprie deliberazioni ad incremento del patrimonio.

Articolo 4

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell’attività, con donazioni di privati ed enti non destinate a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici o privati.

Articolo

Sono organi della Fondazione:a) il Collegio dei Garanti; b) il Presidente; c) il Consiglio di amministrazione; d)  il Collegio dei Revisori dei conti. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

È prevista la categoria degli aderenti alla Fondazione, che tuttavia non ne costituiranno un organo. La qualifica di aderente sarà attribuita dal Consiglio di amministrazione a tutti coloro che condividono gli scopi culturali della Fondazione.

Articolo 6

Il Consiglio dei Garanti è nominato per la prima volta dal Fondatore senza limiti di durata ed è composto di cinque membri. In caso di decesso o dimissioni, sarà integrato dai restanti membri mediate cooptazione. Se i restanti membri sono meno di tre, l’integrazione sarà fatta dal Ministero per i Beni Culturali. La composizione del Collegio tenderà ad assicurare un’equa ripartizione tra personalità del mondo culturale esperte di cultura buddhista in campo filosofico, religioso o psicologico ed esperti in pratiche meditative buddhiste di tradizioni diverse.

Articolo 7

Il Collegio dei Garanti provvede:- alla nomina del Consiglio di amministrazione, sentito il Fondatore per tutta la durata della sua vita; –  a proporre programmi di attività, su cui il Consiglio di amministrazione dovrà decidere entro tre mesi; – ad esprimere pareri, almeno annualmente, sulle iniziative e sul funzionamento della Fondazione. Proposte e parere possono essere formulati anche da singoli garanti; le decisioni collegiali sono valide con almeno tre voti favorevoli. Ogni garante ha diritto d partecipare come osservatore alla riunioni del Consiglio di Amministrazioni.

Articolo 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che saranno sottoposti al Consiglio per ratifica nella prima successiva riunione.In casi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni spettano al Consigliere più anziano di età

Articolo 9

Il Consiglio di amministrazione è costituito da tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 10

Le adunanze del Consiglio di amministrazione saranno, nel corso dell’anno, due ordinarie e varie straordinarie. Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo. Le altre saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno, o su domanda motivata e scritta di almeno due componenti il Consiglio.

Articolo 11

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole anche del Collegio dei Garanti e il benestare del Ministero dei Beni Culturali. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata almeno otto giorni prima della data prescelta. La convocazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 12

Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi; Provvede a che i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

Articolo 13

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l’esame dei documenti e delle carte contabili, sono devolute ad un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati: a) uno effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;  b)  due effettivi e uno supplente dal Consiglio di amministrazione. Qualora il suddetto ministero non provvedesse a nominare i propri rappresentanti entro 90 giorni dalla richiesta della Fondazione, tale nomina sarà fatta dal Collegio dei Garanti.Il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il Presidente. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, che devono essere presentate al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Garanti unitamente ai bilanci.

Articolo 14

Entro 30 giorni dalla delibera di approvazione, la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo, con allegate le relazioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione provvederà a trasmettere al suddetto ministero una relazione annuale sull’attività svolta dalla Fondazione.

Articolo 15

Con apposito Regolamento, deliberato dallo stesso Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

Articolo 16

Qualora, per qualsiasi motivo, la Fondazione dovesse estinguersi, i suoi beni saranno devoluti dal Ministero per i beni saranno devoluti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ad altri enti che abbiano fini analoghi, in conformità all’art. 31 del Codice Civile.

Articolo 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni di legge vigenti in materia.